Riferimenti contrattuali e legislativi
Accordo Congruità Parti Sociali 10/09/2020
Decreto Ministeriale n. 143 del 25/06/2021
Nota Ispettorato n. 5223 del 19/07/2021
Indici congruità categorie OS - Com. 822 Cnce del 28/06/2022
Nuovi indici congruità e riepilogo - Com. 868 Cnce del 02/02/2024

Errata corrige
Nuovi indici congruità e riepilogo - Accordo del 09/05/2024
Documentazione congruità
Scheda riepilogativa
Scheda tipologia ore
Manuale operativo CNCE Edilconnect
FAQ Congruità - Com. 779 CNCE del 25/06/2021
FAQ Congruità - Com. 798 CNCE del 10/11/2021
FAQ Congruità - Com. 803 CNCE del 17/12/2021
FAQ Congruità - Com. 805 CNCE del 15/02/2022
FAQ Congruità - Com. 812 CNCE del 03/05/2022
FAQ Congruità - Com. 837 CNCE del 08/02/2023
FAQ Congruità Riepilogative- Circ. 08 CNCE del 15/03/2023
FAQ Congruità - Com. 842 CNCE del 13/04/2023
FAQ Congruità - Com. 844 CNCE del 02/05/2023
FAQ Congruità - Com. 866 CNCE del 17/01/2024
FAQ Congruità - Com. 871 CNCE del 17/04/2024
FAQ Congruità - Circ. 24 CNCE del 04/10/2024
FAQ riepilogative Congruità al 04/10/2024

A seguito del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell’art.8 c.10 bis del DL76/2020 (convertito nella legge 120/2020) e in applicazione dell’Accordo Nazionale del 10 settembre 2020, è stato definito il sistema di verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera che le Casse Edili sono incaricate di applicare per rilasciare l’attestazione di congruità prevista dalla citata normativa.

La verifica di congruità avrà a oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazioni di lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. La congruità attesterà che l’incidenza in percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella categorie OG allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Il sistema entrerà in vigore per i cantieri che inizieranno dal 1 novembre 2021 relativi a:

  • tutti i lavori pubblici;
  • ai lavori privati di importo pari o superiore a 70.000 euro.
  • Per le altre casistiche che non rientrano nei due casi sopra indicati verrà precaricato su MUT un cantiere generico. I dati e la manodopera del cantiere generico NON vengono trasmessi a CNCE Edilconnect, in quanto per definizione restano fuori dal controllo di congruità.

    L’attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure dal committente:

  • per i lavori pubblici: in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
  • per i lavori privati: prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.
  • Nel caso in cui l’opera non fosse congrua è previsto un meccanismo di regolarizzazione nel quale la Cassa edile invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 gg, attraverso il versamento in Cassa edile dell’importo corrispondete alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

    I cantieri dovranno essere inseriti dalle imprese o dai delegati delle medesime su CNCE Edilconnect (https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect); CNCE EdilConnect è il portale utilizzato dal Sistema nazionale edile per l’attuazione della verifica della congruità della manodopera nei cantieri.
    Per maggiori informazioni relative alla verifica di congruità, fare riferimento alla documentazione pubblicata sul sito https://www.congruitanazionale.it.
    E’ disponibile nella homepage del portale un “simulatore di congruità”, accessibile premendo il pulsante “Testa il simulatore di congruità”: Il simulatore consente alle imprese e ai loro consulenti di stimare gli importi di manodopera richiesti per soddisfare la verifica di congruità, in base ai parametri di simulazione inseriti.

    Nota bene
    Di seguito si intende, pertanto, ricordare il rispetto di alcuni principi cardine del sistema dettati nel tempo dalle parti sociali che meritano una particolare attenzione. In particolare, a mero titolo esemplificativo, si ricorda che, da ultimo, anche nell’ambito della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015 in tema di Durc viene ripreso il principio del rispetto delle ore, in virtù del quale (come già più volte sancito dalle parti sociali):
    1. condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non- non inferiore a quello contrattuale;
    2. la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese;
    3. il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell’orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto. Fermo restando, infatti, le esimenti di cui all’articolo 29 della legge 341/95, per i permessi non retribuiti l’esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue per anno civile. Per i permessi retribuiti l’esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 88 ore annue da usufruire non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello della maturazione. Per le ferie l’esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 160 ore per anno solare. In caso di superamento del tetto massimo delle esimenti come sopra riportate la Cassa Edile /Edilcassa è tenuta a chiedere chiarimenti all’impresa, così come, a titolo esemplificativo, in caso di imputazione delle ore non lavorate con causale “assenza ingiustificata” .
    Nel caso in cui l’impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all’impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese. In caso di mancato assolvimento, l’impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione dell’irregolarità in BNI.