Da Ottobre 2025
Cambia la modalità di versamento del contributo contrattuale, per i lavoratori assunti dal mese di ottobre 2025, che non risultino già versanti al Fondo Prevedi (con il versamento del TFR e dei contributi a carico impresa e/o lavoratori), come previsto dall’accordo del 04/07/2025 e dalle successive circolari CNCE n. 32/2025, 38/2025 e 44/2025 (importo apprendisti).
Il contributo è dovuto al fondo per i rapporti di lavoro superiori a 3 mesi (il mese viene considerato intero se la frazione del mese è uguale o superiore a 15 giorni); pertanto il versamento del contributo sarà versato, tramite la denuncia Mut, dal 4 mese successivo all’assunzione, indicando (distintamente e non cumulativamente) anche i primi tre mesi.
Per i rapporti inferiori a 3 mesi:
- per gli IMPIEGATI: il contributo verrà riconosciuto dall’azienda con le competenze di fine rapporto in busta paga;
- per gli OPERAI: l’azienda riconosce l’importo per le sole ore di lavoro effettivo. Questo viene versato alla Cassa Edile, tramite la denuncia Mut, che provvederà a pagarlo all’operaio con l’erogazione della GNF.
Nel caso in cui, nei primi 3 mesi dall’assunzione, il lavoratore attivi le contribuzioni esplicite (TFR e dei contributi a carico impresa e/o lavoratori), il contributo contrattuale previdenziale sarà versato nel mese di adesione al fondo, con l’integrazione della contribuzione prescelta, indicando distintamente anche il contributo dovuto dal mese di assunzione.
Per il lavoratore già attivo al Fondo Prevedi al momento dell’assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro il contributo contrattuale previdenziale è dovuto sin dal mese di assunzione.
La ditta, o il consulente, potrà verificare se il lavoratore risulta attivo al fondo tramite il portale Mut.
Da Ottobre 2019
Cambia il valore del contributo contrattuale Prevedi e Previdenza Cooperativa come da verbale di accordo siglato il 18/07/2018 e da comunicazione 678 Cnce.
Da Ottobre 2017
È obbligatorio, e interamente a carico dell’azienda il versamento del contributo contrattuale al Fondo Prevedi anche per i dipendenti soggetti al CCNL CONFIMI.
Da Gennaio 2015
Come previsto dai rinnovi contrattuali del CCNL edili-industria del 01/07/2014 e del CCNL edili-artigianato del 24/01/2014 integrato con accordo del 16/10/2014 e al conseguente accordo del 18/11/2014 (disponibili alla pagina "contratti collettivi edilizia", con decorrenza 01/01/2015 sarà obbligatorio, e interamente a carico dell’azienda, versare il contributo contrattuale al Fondo Prevedi o Fondapi o Cooperlavoro per tutti i dipendenti soggetti ai CCNL sopra richiamati, aderenti o non aderenti ai Fondi sopra citati.
Consultare i documenti sotto riportati per maggiori delucidazioni.