Si comunica che è stata inserita la circolare riferita alla sperimentazione della congruità con decorrenza Febbraio 2012.
Si comunica che sono disponibili le percentuali delle prestazioni sanitarie e non sanitarie da assoggettare a ritenuta fiscale nella sezione circolari in vigore dal mese di Gennaio 2012.
Si informa (vedasi Circolare n. 3 -2012 CNCE con oggetto Sportello Unico DURC scaricabile nell’area circolari)che a partire dal giorno 14 febbraio 2012 la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
– appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
– contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
– agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti registrate sul sito di Sportello Unico Previdenziale. Pertanto, dalla medesima data, tale funzione sarà inibita alle aziende e ai loro intermediari.
Si invitano le Amministrazioni che non siano ancora in possesso delle credenziali di accesso all’applicativo di richiedere i relativi codici di utenza presso una qualunque Sede territoriale di INAIL, INPS o Cassa Edile con le modalità indicate sul sito
Si comunica che, con l’entrata in vigore, dall’8 giugno scorso, del nuovo Regolamento di esecuzione e d’attuazione del D.lgs. 163/2006, nel caso di rilascio di un Durc di irregolarità contributiva ad imprese appaltatrici o subappaltatrici di lavori pubblici, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza segnalata ed a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
La procedura richiamata riguarda la fattispecie in cui la titolarità dei pagamenti relativi ai Sal e dei debiti contributivi sia in capo alla medesima impresa.
L’importo del debito contributivo dell’Impresa nei confronti della Cassa Edile deve essere quello accertato alla data indicata nella richiesta del DURC per Sal o stato finale, non rilevando altri debiti relativi a periodi successivi. Detto importo, anche in relazione ai criteri relativi all’emissione del DURC, deve riguardare la posizione contributiva complessiva dell’impresa nei confronti della Cassa Edile.
Nella determinazione del debito devono essere ovviamente compresi gli eventuali debiti di mora e le spese legali (giudiziali ed extra giudiziali).
La Cassa Edile provvede alla segnalazione alla Stazione appaltante di detto importo tramite l’inserimento dello stesso nei DURC di irregolarità contributiva rilasciati per Sal o liquidazioni finali di appalti pubblici.