Tabelle contributive da 01/10/2025
In attuazione a quanto previsto dal rinnovo del CCNL Industria del 21/02/2025, del CCNL Artigiano del 20/05/2025, dall’accordo del 04/07/2025 e del 08/10/2025, si riportano le novità sottoelencate.
Caricate le nuove tabelle contributive con l’adeguamento del contributo FNAPE da 3,29% a 2,80% (disponibili qui).
Dal 01/10 dovrà essere versato, per le sole imprese ARTIGIANE, il fondo artigianato qualificazione e sviluppo pari ad € 2,00 per ogni lavoratore, indipendentemente dalla qualifica (operaio, apprendista o impiegato) e dal rapporto di lavoro (full-time o part-time; o assunzione/licenziamento nel mese). Il contributo dovrà essere indicato nell’apposita casella inserita nella pagina dei lavoratori e verrà totalizzato nel riepilogo della denuncia nell’apposito campo.
Novità anche per il versamento del Contributo Contrattuale Previdenziale per i lavoratori assunti dal mese di ottobre, che non risultino già versanti al Fondo Prevedi (con il versamento del TFR e dei contributi a carico impresa e/o lavoratori).
Il contributo è dovuto al fondo per i rapporti di lavoro superiori a 3 mesi (il mese viene considerato intero se la frazione del mese è uguale o superiore a 15 giorni); pertanto il versamento del contributo sarà versato, tramite la denuncia Mut, dal 4 mese successivo all’assunzione, indicando (distintamente e non cumulativamente) anche i primi tre mesi.
Per i rapporti inferiori a 3 mesi:
- Per gli IMPIEGATI: il contributo verrà riconosciuto dall’azienda con le competenze di fine rapporto in busta paga;
- Per gli OPERAI: l’azienda riconosce l’importo per le sole ore di lavoro effettivo. Questo viene versato alla Cassa Edile, tramite la denuncia Mut, che provvederà a pagarlo all’operaio con l’erogazione della GNF.
Nel caso in cui il lavoratore attivi, nei primi 3 mesi dall’assunzione, le contribuzioni esplicite (TFR e contributi a carico impresa e/o lavoratori), il contributo contrattuale previdenziale sarà versato nel mese di adesione al fondo, con l’integrazione della contribuzione prescelta, indicando distintamente anche il contributo dovuto dal mese di assunzione.
Per il lavoratore già attivo al Fondo Prevedi al momento dell’assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro il contributo contrattuale previdenziale è dovuto sin dal mese di assunzione.
La ditta, o il consulente, potrà verificare se il lavoratore risulta attivo al fondo tramite il portale Mut.
Dal 1° Ottobre 2020 è attivo il fondo sanitario Sanedil.
Visita la
Link ai nominativi RLST di zona








